Giurisprudenza

Revocato il gratuito patrocinio se le dichiarazioni oggetto della richiesta risultano false

Redazione

Il Tribunale di Milano confermava, in sede di reclamo, il rigetto della richiesta di liquidazione dei compensi professionali dell’attuale ricorrente, che aveva rappresentato in un procedimento penale l’imputato ammesso al gratuito patrocinio mediante apposito provvedimento del GIP. Al termine del procedimento penale, infatti, il Tribunale aveva provveduto alla revoca dell’ammissione al suddetto beneficio, ritenendo che l’interessato non fosse persona senza fissa dimora (come dichiarato nell’istanza) ma cittadino straniero inserito nel territorio e residente con alcuni famigliari. Di conseguenza, il reddito preso in considerazione ai fini dell’ammissione al beneficio doveva cumularsi con quello dei conviventi, risultando per questo motivo superiore a quello previsto per l’accesso al beneficio.
Avverso la pronuncia di conferma del provvedimento reclamato, l’avvocato propone ricorso per cassazione, lamentando un’erronea interpretazione dei criteri necessari per l’accesso al gratuito patrocinio oggetto del D.P.R. n. 115/2002.

I Giudici di legittimità rigettano il ricorso, ribadendo in via preliminare che spetta alla parte interessata l’onere di fornire le informazioni richieste e previste a pena di inammissibilità ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio.
Ciò affermato, la Corte sostiene che qualora emerga all’esito della verifica della sussistenza dei presupposti delineati dal D.P.R n. 115/2002 che le dichiarazioni fornite a tal fine non siano veritiere, tali requisiti si considerano come inesistenti, conseguendone l’esclusione del beneficio e, nel caso di precedente ammissione provvisoria come in quello di specie, la revoca della stessa.
Ciò affermato, la Corte osserva che nel caso concreto l’imputato non aveva prodotto la dichiarazione dei redditi a cui aveva fatto riferimento nella richiesta di accesso al beneficio presentata al GIP, fornendo, inoltre, false informazioni attinenti alla sua residenza e condizione in Italia.
Per questo motivo, essendo la revoca dipesa dalla verifica relativa all’insussistenza delle condizioni necessarie ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio per fatto imputabile al richiedente che non ne aveva dimostrato l’essenza, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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