Illegittimo frazionamento del credito: rileva l’unitarietà della relazione tra le parti
Le domande relative a diritti di credito analoghi per oggetto e per titolo – in quanto fondati su analoghi, seppur diversi, fatti costitutivi – non possono essere proposte in giudizi diversi quando i relativi fatti costitutivi si inscrivano nell’ambito di una relazione unitaria tra le parti, anche di mero fatto, caratterizzante la concreta vicenda da cui deriva la controversia. Tale divieto processuale non opera quando l’attore abbia un interesse oggettivo, il cui accertamento compete al giudice di merito, ad azionare in giudizio solo uno, o solo alcuni, dei crediti sorti nell’ambito della suddetta relazione unitaria tra le parti.
Per leggere il commento integrale all'ordinanza della Corte di Cassazione n. 24172/2021, a cura dell'Avv. Massimiliano Summa, vai su dirittoegiustizia.it.