Giurisprudenza

Nomina e notificazioni al difensore nel procedimento di sorveglianza

Redazione

Corretta, dunque, la nomina di un difensore d’ufficio, da parte del Tribunale di sorveglianza, al quale notificare l’avviso di fissazione dell’udienza di revoca della misura alternativa. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 23538/20, depositata il 4 agosto.

 

Nel corso di un procedimento penale la notifica all’interessata del decreto di fissazione dell’udienza veniva eseguita presso il suo difensore e proprio in ragione della sua condizione di irreperibilità, ancora attuale al momento della decisione, veniva disposta la revoca della detenzione domiciliare.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per mezzo del proprio difensore di fiducia, sostenendo che l’avviso di fissazione dell’udienza per la revoca della misura alternativa non fosse mai stato notificato al difensore medesimo così come il provvedimento di sospensione della misura da parte del Magistrato di sorveglianza. Per tale ragione, lo stesso difensore sarebbe venuto a conoscenza di quanto accaduto soltanto quando aveva ricevuto la notifica del provvedimento di revoca della detenzione domiciliare.

Al riguardo i Supremi Giudici ribadiscono l’orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all’atto della richiesta di misura alternativa non produce effetti nel procedimento per la revoca della misura stessa; pertanto, il Tribunale di sorveglianza ha correttamente proceduto, nel caso in esame, alla nomina di un difensore di ufficio, al quale è poi stato legittimamente notificato l’avviso di fissazione dell’udienza di revoca.
Il ricorso deve essere quindi rigettato.

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