Medmal e A.T.P. conciliativo: il lungo excursus procedurale può comportarne l’estinzione senza espletamento della C.T.U.?
Un danneggiato da medical malpractice instaura un procedimento di A.T.P. conciliativo ex artt. 696-bis c.p.c. e 8 L. n. 24/2017 nei confronti della struttura sanitaria ritenuta responsabile.
Instaurato il contraddittorio, l’iter processuale è costellato da un susseguirsi di rinvii dovuti in parte alle ripetute astensioni dei consulenti nominati ed in parte alla riluttanza del giudice nell’adoperare lo strumento della trattazione cartolare dell’udienza e del giuramento telematico del C.T.U., ex art. art. 221, D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020.
Decorsi, pertanto, infruttuosamente entrambi i termini di cui all’art. 8, comma 3, L. 24/2017, alla prima udienza successiva la struttura sanitaria:
- eccepisce il mancato rispetto, da parte del ricorrente, dei termini di cui all’art. 8, comma 3, L. 24/2017, per l’introduzione del giudizio di merito;
- eccepisce l’intervenuta perdita degli effetti sostanziali e processuali della domanda promossa dal ricorrente;
- chiede l’estinzione del procedimento di A.T.P. conciliativo.
In tema di responsabilità sanitaria può essere dichiarata l’estinzione del procedimento di A.T.P. Conciliativo - la cui durata oltrepassi entrambi i termini di cui all’art. 8, comma 3, L. 24/2017 - senza che sia stata fruttuosamente espletata la C.T.U. medico-legale?
La risposta al quesito, a firma dell'avv. Vincenzo Liguori sul Portale Ridare di Giuffré Francis Lefebvre.