Legislazione

La nuova class action è legge

Redazione
Risarcimento

Il Senato ha approvato ieri in via definitiva il disegno di legge in materia di azione di classe.

La nuova class action. L'art. 840-bis c.p.c. disciplina l’ambito di applicazione sancendo che «I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l’azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro i cui obiettivi statutari comprendano la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell’autore della condotta lesiva per l’accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni». Ferma la legittimazione di ciascun componente della classe, possono proporre l’azione anche «le organizzazioni e le associazioni iscritte in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia».

Procedura di adesione. L’azione deve essere proposta con ricorso esclusivamente davanti alla sezione specializzata in materia di impresa competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente. Il procedimento è regolare dal rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e ss.. Il ricorso è pubblicato nell’area pubblica del portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia. L’art. 840-quinquies (Procedimento) prevede che «con l’ordinanza con cui ammette l’azione di classe, il tribunale fissa un termine perentorio non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza nel portale dei servizi telematici di cui all’art. 840-ter, comma 2, per l’adesione all’azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei». Con la sentenza che accoglie l’azione (art. 840-sexies), il Tribunale, oltre a provvedere in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dal ricorrente, definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei lesi e dichiara aperta la procedura di adesione, fissando il termine perentorio, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centocinquanta giorni, per l’adesione all’azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei. Nomina inoltre il giudice delegato per la procedura di adesione ed il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.
L’adesione all’azione di classe si propone mediante inserimento della domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un’area del portale dei servizi telematici. La domanda deve contenere l’indicazione del tribunale e i dati relativi all’azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire; i dati identificativi dell’aderente; l’indirizzo PEC ovvero il servizio elettronico di recapito certificato qualificato dell’aderente o del suo difensore; l’oggetto della domanda; l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione e l’indice dei documenti probatori. Inoltre deve essere inserito il «conferimento al rappresentante comune degli aderenti, già nominato o che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l’aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione».

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