Il CNF sui limiti del patrocinio sostitutivo anche dopo i 18 mesi di tirocinio
In riferimento al patrocinio sostitutivo disciplinato all’art. 41, comma 12, l. n. 247/2012, il COA di Asti chiede al CNF di esprimersi riguardo tre diverse questioni, tematiche che vengono chiarite con il parere n. 4 del 16 gennaio 2019.
Limiti territoriali. In prima battuta, Il COA di Asti chiede al CNF, se esistono dei limiti territoriali in cui il praticante possa svolgere l’attività in sostituzione del dominus. Sul punto, il CNF ricorda che l’attività del praticante in questione non incontra limiti specifici poiché rileva solo il dato della sostituzione del dominus, il controllo e la responsabilità dello stesso. Ebbene, potendo il dominus svolgere l’attività fuori dal circondario e del distretto, lo stesso vale per il rispettivo praticante.
Limiti per materia e per valore. L’Ordine, inoltre, domanda se i limiti per materia e valore di cui all’art. 7, l. n. 479/1999 valgano anche per il praticante abilitato al patrocinio sostitutivo. Il CNF rammenta che, con riferimento all’art. 41, comma 12, l. n. 247/2012, il praticante può svolgere l’attività in sostituzione del dominus «sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattanti direttamente il medesimo». Dunque, il patrocinio sostitutivo può essere svolto dinnanzi al Tribunale e al GdP in ambito civile senza limiti di valore, mentre dinnanzi al GdP, in ambito penale, in quelli per reati contravvenzionai e in quelli che rientravano nella competenza del pretore prima dell’entrata in vigore del d. l. n. 51/1998. Su tali tematiche il Consiglio Nazionale Forense ha già avuto modo di pronunciarsi con il parere n. 3/2019.
Attività dopo il tirocinio. Infine il COA chiede se il praticante, una volta decorsi i 18 mesi di tirocinio, possa continuare a svolgere la propria attività presso il dominus: secondo il CNF, nulla osta alla prosecuzione a tale attività.