Giurisprudenza

È giusto premiare il detenuto che collabora, è inammissibile punirlo se non lo fa

Redazione

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 253/19, ha affermato che il detenuto per il reato di associazione mafiosa o di contesto mafioso può essere “premiato” se collabora con la giustizia, ma non “punito” ulteriormente se non collabora. In tal caso «la presunzione di pericolosità resta ma non in modo assoluto perché può essere superata se il magistrato di sorveglianza ha acquisito elementi tali da escludere che il detenuto abbia ancora collegamenti con l’associazione criminale o che vi sia il pericolo del ripristino di questi rapporti». Tale presunzione può essere vinta «soltanto qualora vi siano elementi capaci di dimostrare il venir meno del vincolo imposto dal sodalizio criminale».
È, dunque, costituzionalmente illegittimo l’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. laddove non contempla che il giudice, nelle indicate condizioni, possa concedere al detenuto il permesso premio. Tale incostituzionalità deriva proprio dal contrasto con i principi di ragionevolezza e di funzione rieducativa della pena, di cui agli artt. 3 e 27 Cost. ed è stata estesa a tutti i reati compresi nel suddetto art. 4-bis, comma 1, ord. pen., oltre a quelli di associazione mafiosa e di contesto mafioso, puniti anche con pena diversa dall’ergastolo.
Infatti, non è la presunzione in sé ad essere in contrasto con la Costituzione ma la sua “assolutezza”.

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