Professione forense

Contributi 2021: disponibile online la domanda di esonero da presentare entro il 31 ottobre

Redazione
Giustizia

Cassa Forense ha comunicato che, dalle ore 14 di ieri, è disponibile online (tramite accesso all’area riservata del sito) la domanda di esonero parziale dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 previsto dal d.m. del 17/5/2021, in attuazione dell’art. 1, comma 20, l. n. 178/2020.

Oggetto dell’esonero potranno essere i contributi soggettivi con scadenza nel 2021 (minimo soggettivo 2021 e autoliquidazione IRPEF relativa all’anno 2020 – Mod. 5/2021), entro il limite massimo di € 3.000 complessivi (salvo minore importo stabilito nel successivo d.m. attuativo).

Il termine previsto per la presentazione della suddetta domanda, da presentare esclusivamente con modalità telematica, è il 31 ottobre 2021
La domanda potrà essere presentata a un solo Ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. 
Durante il periodo di chiusura dell’Ente (dal 9 al 20 agosto) resterà attivo il call center al n. 06/87404040, dalle ore 8 alle ore 14.00.

L’esonero potrà essere richiesto dagli iscritti alla Cassa in epoca antecedente il 1° gennaio 2021:

  • non titolari di pensione diretta della Cassa o di altro Ente per l’intero periodo oggetto di esonero (2021), eccetto la pensione d’invalidità;
  • non titolari di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero (2021).

Tra i requisiti richiesti, è necessario:

  1. aver percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale IRPEF non superiore a 50.000 euro;
  2. aver subito un calo del fatturato nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019;
  3. essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria.

I requisiti 1) e 2) non si applicano agli iscritti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

Dovrà, inoltre, essere allegato alla domanda, a pena di inammissibilità:

  • copia di un documento di identità in corso di validità;
  • copia del codice fiscale.

Sarà necessario attendere l’emanazione di un successivo d.m. con il quale saranno definiti i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8, d.m. del 17 maggio 2021).

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