Compensazione dei debiti fiscali degli avvocati ammessi al gratuito patrocinio
Il d.m. 15 luglio 2016 prevede la possibilità per gli avvocati delle parti ammesse al gratuito patrocinio di compensare i debiti fiscali con crediti per spese, diritti e onorari, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sorti ai sensi del d.P.R. n. 115/2002.
Guida per la compensazione dei debiti fiscali. A tal proposito, l’Ordine di Firenze ha trasmesso la guida per gli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello stato della Ragioneria Generale dello Stato. Ai fini della compensazione, i crediti vantati devono essere liquidati dall’Autorità giudiziaria con decreto di pagamento ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002 e non devono risultare pagati, neanche parzialmente.
Occorre che sia stata emessa fattura elettronica, ovvero cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione, attraverso la quale l’avvocato può esercitare l’opzione di utilizzare il credito in compensazione e autocertificare la sussistenza dei requisiti richiesti.
Per l’esercizio di tale opzione, al fine di una più celere operatività dell’Ufficio contabilità, occorre aver precedentemente effettuato la registrazione alla piattaforma, in qualità di “libero professionista”.