Deontologia forense

CNF: ammesso l’uso della PEC nel procedimento disciplinare

Redazione
pec

Provvedimento disciplinare trasmesso via PEC. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltagirone deliberava la cancellazione di un avvocato dalla Sezione Speciale dell’Albo ritenendo illegittimo il titolo di abilitazione professionale di cui egli era in possesso. Il provvedimento veniva notificato via PEC al legale che proponeva ricorso innanzi al CNF.

Validità della comunicazione telematica. Il Consiglio Nazionale Forense osserva che la notifica a mezzo PEC, anziché a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario, non costituisce motivo di nullità o improcedibilità del giudizio.
In primis, viene chiarito che vi è equivalenza tra la comunicazione a mezzo PEC e la notificazione ex art. 17 della l. n. 247/2012 ai professionisti destinatari dell’atto amministrativo di cancellazione dall’Albo.
Infatti, il Consiglio ricorda un principio già stabilito dalla Cassazione (Cass. sez. un., n. 16993/17) con riferimento ad analoga eccezione relativa alla notificazione mediante PEC di una decisione di archiviazione di procedimento disciplinare, ai sensi del quale «superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida secondo la regola generale sancita dall'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali), comunque sopravvenuta anche all'art. 66 della previgente I.p.f.».
Inoltre, precisa l’organo giudicante, la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo. Alla luce di questo deriva che il vizio di nullità o di inesistenza della stessa è irrilevante laddove l'atto abbia raggiunto lo scopo e sia stato impugnato dal suo destinatario.
Chiarito questo, il CNF rileva che il procedimento è stato quindi correttamente instaurato ed è immune da vizi di carattere formale.

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