Avvocato straniero stabilito: negato l’inserimento nel registro dei delegati alle vendite immobiliari
Il Quesito. L’8 novembre 2018 il Consiglio dell’Ordine di Lamezia Terme chiede al CNF se un avvocato straniero stabilito, stante l’iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti, può conseguire l’inserimento nel registro dei delegati alle vendite immobiliari. Il responso è reso dopo una lunga discussione che ha toccato diverse tematiche.
La delega delle operazioni di vendita. In primo luogo è stato necessario analizzare il dettato di cui all’art. 591-bis c.p.c., disposizione di legge con cui il legislatore, attraverso successive modifiche, ha previsto che il giudice dell’esecuzione, allorquando disponga con ordinanza la vendita de bene pignorato, deleghi a un professionista tutte le operazioni previste dalla norma stessa. Tale professionista delegato, potendo essere sia un notaio che un avvocato ovvero un commercialista, deve presentare determinati requisiti tra cui:
- l’iscrizione al rispettivo Albo da cui deriva «il riconoscimento della legittimazione a svolgere la rispettiva attività professionale»;
- l’iscrizione all’elenco di cui all’art. 179-ter disp. att. c.p.c. che condiziona la registrazione alla verifica positiva «dell’effettivo assolvimento degli obblighi formativi». In poche parole, il professionista delegato deve essere un avvocato possessore dello ius postulandi e essere adeguatamente formato.
L’Avvocato, la qualifica professionale e il luogo (estero) dell’esercizio della professione. In seconda battuta il CNF ha considerato la disciplina introdotta dal d.lgs. n. 96/2001 diretta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale. Il Consiglio osserva che l’avvocato stabilito risultando sprovvisto, in via autonoma, della condizione soggettiva imposta dall’art. 591-bis c.p.c., è privo, dunque, dello ius postulandi nel territorio italiano, in mancanza di un affiancamento con un avvocato regolarmente iscritto che si renda responsabile dell’osservanza da parte dell’Avvocato straniero stabilito dei doveri imposti dalla legge all’art. 8; inoltre, l’iscrizione all’Albo degli Avvocati è consentita senza limitazioni di sorta alla sussistenza dei presupposti dell’art. 12. Dunque, fino al momento dell’iscrizione, non vi è coincidenza fra la qualifica e la qualità richiesta dall’art. 591-bis c.p.c. con quella di Avvocato stabilito poiché, tale professionista, è sprovvisto dello ius postulandi.
La risposta. In conclusione si osserva che il compito affidato al professionista delegato «rientra a pieno titolo fra le attività giurisdizionali in senso stretto e quindi fra gli atti processuali dell’azione esecutiva». Dunque l’avvocato delegato deve presentare tutti i requisiti soggettivi che legittimano l’esercizio pieno e autonomo della professione.
Alla luce di ciò, il CNF ritiene che l’Avvocato straniero stabilito non possa essere iscritto nell’elenco di cui all’art. 179-ter disp.att. c.p.c. e non possa quindi assumere l’incarico di professionista delegato alle vendite mobiliari od immobiliari.