La Cassazione sull’intesa “avocat-avvocato"
Nell’ambito di un giudizio avente ad oggetto la concessione della protezione umanitaria, la Corte di Cassazione ripercorre la disciplina prevista dal d.lgs. n. 96/2001 che ha recepito la direttiva 98/5/CE secondo cui «l’avvocato stabilito può esercitare la professione forense in uno Stato membro diverso e può svolgere le funzioni di rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio, agendo d’intesa con un professionista abilitato, dotato del titolo di avvocato che assicura i rapporti con l’autorità giudiziaria ed è responsabile dell’osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti, secondo un’intesa risultante da scrittura privata autenticata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al giudice adito o all’autorità precedente, anteriormente alla costituzione della parte rappresentata ovvero al primo atto di difesa dell’assistito».
Per una visione più approfondita della questione sottoposta alla Suprema Corte, sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it è stato pubblicato un contributo a riguardo.