Professione forense

Il patto di quota lite tra avvocato e cliente deve essere complessivamente equo

Redazione

Così l’ordinanza della Suprema Corte n. 30837/19, depositata il 26 novembre.

Il caso. Un avvocato conveniva in giudizio un cliente chiedendone la condanna al pagamento del compenso per prestazioni professionali sulla base della pattuizione convenuta.
Sia in primo grado che in secondo, la pretesa veniva accolta solo parzialmente riconoscendo all’avvocato il compenso nella misura corrispondente all’attività effettivamente svolta.
Veniva infatti ritenuta vessatoria, ai sensi degli artt. 33 e 34 cod. cons. per lo uno squilibrio determinato nei diritti ed obblighi delle parti, la clausola secondo cui il cliente era tenuto a corrispondere la prestazione anche in caso di revoca del difensore in corso di causa, senza stabilire la ripartizione proporzionale del compenso con il difensore subentrante. Il patto inoltre non chiariva se vi fosse una trattativa individuale per la determinazione del compenso in base alle aspettative di vittoria e al valore della causa.
L’avvocato ha proposto ricorso in Cassazione.

Aleatorietà del patto di quota lite. Il ricorrente censura, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 1261 c.c., dell’art. 2, comma 2 e 2-bis d.l. n. 223/2006 e dell’art. 13, commi 3 e 4, l. n. 247/2012, affermando che dalla lettura sistematica di tali norme discenderebbe la legittimità del patto di quota lite purché redatto in forma scritta e purché non sussista cessione del bene litigioso.
Il Collegio, ritenendo infondata la doglianza, richiama l’arresto delle Sezioni Unite con la sentenza n. 25012/14 con cui il patto di quota è stato qualificato come contratto aleatorio, posto che il compenso varia in funzione dei benefici ottenuti in conseguenza all’esito favorevole della lite. Secondo la pronuncia citata comunque «l’aleatorietà dell’accordo quotalizio non esclude la possibilità di valutarne l’equità: se, cioè, la stima effettuata dalle parti era, all’epoca della conclusione dell’accordo che lega compenso e risultato, ragionevole o, al contrario, sproporzionata per eccesso rispetto alla tariffa di mercato, tenuto conto di tutti i fattori rilevanti, in particolare del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell’assunzione del rischio».
La pronuncia impugnata risulta aver correttamente applicato tale principio in quanto, oltre al profilo della vessatorietà della clausola, ha escluso la congruità del patto di quota lite complessivamente considerato.

Rilevanza deontologica. Infondata si rivela anche la deduzione circa l’irrilevanza della valutazione deontologiche ai fini della valutazione della validità della clausola. La Corte infatti, sulla base della ricostruzione del contesto normativo, ha affermato che la congruità del patto di quota lite deve essere valutata anche dal punto di vista delle regole deontologiche in virtù dell’art. 45 del nuovo codice deontologico forense che consente all’avvocato di pattuire con il cliente il compenso parametrato al raggiungimento degli obbiettivi, sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta. Corretto si rivela infine l’ancoraggio della decisione alle previsioni di cui agli artt. 33 e 34 del codice del consumo, nonché agli artt. 2233 e 1261 c.c..
In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna l’avvocato ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Fonte: Diritto e Giustizia

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