La notifica dell’atto da notificare all’imputato, eseguita ai sensi dell’art. 161, comma 4, c.p.p. mediante PEC al difensore, deve ritenersi valida, atteso che l’art. 16, comma 4, d.l. n. 179/2012, che esclude la possibilità di utilizzare la PEC per le notificazioni all’imputato, si riferisce solo alle notifiche effettuate direttamente alla persona fisica dello stesso e non a quelle eseguite mediante consegna al difensore, anche se nel suo interesse.
Questo il principio ribadito dalla Corte di legittimità con sentenza n. 46727/19. Per avere una visione completa della questione sottoposta all'attenzione degli Ermellini, sul quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it è stato pubblicato un contributo a riguardo.