Deontologia forense

Sospensione massima edittale per l’avvocato che sottrae somme al proprio assistito

Redazione

Il caso. L’avvocato impugna la decisione del CDD che lo ha sanzionato con la radiazione per aver formato un falso provvedimento, apparentemente emesso dal Giudice tutelare presso il Tribunale di Ragusa, con cui veniva autorizzato al prelievo della somma di € 25.000,00 dal conto corrente acceso con vincolo pupillare a nome del tutelato, formando anche una falsa attestazione di copia conforme e contraffacendo impronte del sigillo dello stesso Tribunale.

Strumentalizzazione del proprio ruolo. Posto che «l’avvocato, che utilizzi strumentalmente il proprio ruolo di tutore e difensore dei diritti per organizzare una macchinazione che gli consenta di impossessarsi delle somme del proprio assistito, si pone in gravissimo contrasto con la deontologia professionale ed i più elementari canoni etici», il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno valutare la richiesta del ricorrente mirata alla determinazione di una sanzione più lieve rispetto alla radiazione.

Radiazione o sospensione? A tal proposito, il CNF ribadisce il principio secondo cui «la determinazione della sanzione disciplinare non è un frutto di un mero calcolo matematico, ma è conseguenza della complessiva valutazione dei fatti, della gravità dei comportamenti contestati, violativi dei doveri di probità, dignità e decoro sia nell’espletamento dell’attività professionale che nella dimensione privata. A tal fine, può aversi riguardo, per un suo eventuale inasprimento, alla gravità della condotta ed a precedenti condanne disciplinari, nonché, per una sua eventuale mitigazione, alla ammissione delle proprie responsabilità e, più in generale, al comportamento processuale dell’incolpato».
Nella fattispecie, l’immediato riconoscimento di colpevolezza da parte del ricorrente, il comportamento collaborativo tenuto durante l’intero procedimento disciplinare e la mancanza di precedenti, generano il dubbio in favore dell’incolpato che i requisiti irrinunciabili che fondano l’iscrizione all’albo non siano definitivamente scomparsi.
Pertanto, il CNF decide per la riduzione della sanzione alla sospensione per la durata di 5 anni.

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