Giurisprudenza

Opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento delle spese condominiali e vizi inerenti alle delibere assembleari

Redazione

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese il condomino opponente non può far valere questioni attinenti all’annullabilità della delibera condominiale di approvazione dello stato di ripartizione. Tuttavia, è contrasto in giurisprudenza se il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità (e non annullabilità), trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Così la Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 24476/19, depositata il 1° ottobre.

Il caso. Il giudizio ebbe inizio con domanda di decreto ingiuntivo proposta dal Condominio nei confronti del condomino Tizio per la somma inerente alla quota di contribuzione pari ad un terzo dei lavori di riparazione di un terrazzo di copertura del fabbricato. La domanda monitoria fondava sulle precedenti deliberazioni assembleari del 1999 (aprile, settembre e dicembre). Avverso il decreto venne proposta opposizione da Tizio. Sia in primo che in secondo grado, i giudici respinsero l'opposizione. In particolare, secondo la Corte territoriale, le contestazioni di Tizio circa l'uso del terrazzo, che avrebbe giustificato l'imposizione della quota di un terzo delle spese ai sensi dell'art. 1126c.c., doveva intendersi preclusa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (al quale erano estranee le questioni relative alla invalidità della delibera di approvazione della spesa intimata). Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto ricorso in Cassazione contestando il ragionamento della Corte d'Appello; in particolare, l'impossibilità di contestare le questioni dell'uso e delle spese del terrazzo nel giudizio di opposizione.

Contrasto giurisprudenziale. Nel giudizio di legittimità, la S.C. analizza la questione alla luce di tutti gli arresti giurisprudenziali in materia. In particolare, i giudici evidenziano che è oggetto di permanente contrasto nella giurisprudenza della Corte, e in ogni caso rileva come questione di massima di particolare importanza, il seguente interrogativo: se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità (e non annullabilità), trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda.
Attesa la particolare importanza della questione, il Collegio ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite di tre questioni, oggetto di contrasto, e precisamente:

  1. quale sia il regime dell'invalidità afferente la delibera con cui l'assemblea ripartisca gli oneri condominiali in violazione dei criteri normativi o regolamentari di suddivisione delle spese;
  2. se, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il limite alla rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere debba, o meno, operare, allorché si tratti di vizi implicanti la loro nullità;
  3. se il rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali sia idoneo alla formazione del giudicato implicito sull'assenza di cause di nullità delibera sottostante.
Fonte: condominioelocazione.it

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