Professione forense

Il TAR Lazio promuove il riformato sistema di accesso all’albo cassazionisti

Redazione

Sistema di accesso all’albo speciale. La l. n. 247/12 ha introdotto un nuovo sistema di accesso all’albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, in affiancamento rispetto al superamento dello specifico esame disciplinato dalla l. n. 1003/36 e dal r.d. 1482/36. Nel regime previgente era sufficiente il semplice requisito di anzianità di esercizio professionale di 12 anni, mentre l’art. 22, comma 2, l. n. 247/12 prevede invece due requisiti per poter chiedere l’iscrizione: un’anzianità di iscrizione all’albo di 8 anni e l’aver «lodevolmente e proficuamente» frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il legislatore ha voluto così affidare ad uno strumento di normazione secondaria la previsione dei criteri e delle modalità di selezione per l’accesso e la verifica finale di idoneità, eseguita da una Commissione d’esame designata dal CNF. La disciplina della Scuola superiore dell’avvocatura, il suo funzionamento e l’organizzazione sono stati dettati con il Regolamento del CNF n. 1/2015 sui corsi per l’iscrizione all’Albo speciale. Proprio questo Regolamento, unitamente al bando per l’accesso al corso del 2016, sono stati oggetto delle censure sollevate dinanzi al TAR Lazio.

Ruolo del CNF. Il Giudice amministrativo ha rigettato i ricorsi valorizzando «il ruolo pubblicistico del CNF, degli Ordini forensi territoriali nonché della Scuola superiore dell’avvocatura, a presidio della professione forense e dell’accesso all’albo dei cassazionisti, a fronte delle censure dei ricorrenti, i quali avevano evocato indebite restrizioni alla concorrenza e al principio di libertà di accesso agli albi professionali». Con le pronunce in commento viene sottolineata «l’imprescindibile e fondamentale funzione sociale dell’avvocato nella tutela del diritto di difesa, come ribadito dal legislatore nell’art. 1 l. n. 247/12, e il rilevante interesse pubblico perché sia assicurata l’idoneità professionale degli iscritti al fine di garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi, dell’affidamento della collettività e della clientela». Proprio a tutela del diritto di difesa, garantito dall’art. 24 Cost., deve trovare giustificazione il presidio della professione forense affidato dal legislatore al sistema pubblicistico associativo costituito dal CNF dagli Ordini forensi territoriali, «enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti della presente legge e delle regole deontologiche, nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione forense e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale». In conclusione, il TAR, respingendo i ricorsi, conferma il nuovo sistema di accesso all’Albo cassazionisti «sottolineando l’importante e fondamentale ruolo svolto dagli Ordini forensi e in particolare dal CNF e dalla Scuola superiore dell’avvocatura, che si pone l’obiettivo di organizzare corsi che consentano agli avvocati di dotarsi di solide basi giuridiche in tutte le principali discipline, al fine di garantire nella maniera più efficace l’effettività della difesa e della tutela dei diritti».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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