Deontologia forense

No alla partecipazione del COA al procedimento disciplinare del proprio iscritto dinanzi al CDD

Redazione

Il quesito. L’Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell’Emilia Romagna (URCOFER) chiede al Consiglio Nazionale Forense di esprimersi a proposito della possibilità per il COA in cui è iscritto l’incolpato di partecipare al procedimento disciplinare tenuto di fronte al Consiglio Distrettuale di Disciplina. In subordine, chiede altresì se il COA può accedere al fascicolo riguardante l’esercizio del potere di impugnazione.

 

Il parere. Il Consiglio Nazionale Forense risponde al primo quesito posto dall’URCOFER in senso negativo, escludendo la partecipazione del COA al procedimento disciplinare dinanzi al CDD, in quanto non è prevista nei suoi riguardi la qualità di parte, non valendo la semplice legittimazione all’impugnazione ad attribuirgli tale veste.
Tuttavia, la garanzia dell’esercizio del potere di impugnazione (derivante dall’art. 61, comma 1, l. n. 247/2012 e dall’art. 33 del Regolamento n. 2/2014), conferisce al COA il diritto di accedere al fascicolo procedimentale per consentire una valutazione completa delle circostanze del caso ai fini impugnatori. A tal fine, l’art. 17 del Regolamento citato prevede, infatti, la comunicazione al COA dell’approvazione del capo di incolpazione proprio allo scopo di consentire al medesimo di conoscere la pendenza del procedimento ed eventualmente di impugnare la decisione emessa alla sua conclusione.

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