Giurisprudenza

Attivo fallimentare pari a zero e compenso del curatore

Redazione

Il compenso del curatore fallimentare va determinato applicando le percentuali sull'attivo (se esistente) e quelle sul passivo secondo i criteri di cui all'art. 1 d.m. n. 570/1992. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 20664/19.

Il caso. Il Tribunale liquidava il compenso finale di un curatore fallimentare in poco più di 800 euro, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.m. n. 30/2012 in considerazione che l’attivo realizzato era pari a zero. Il decreto veniva impugnato dal curatore con ricorso in Cassazione dolendosi della violazione degli artt. 39 l. fall. e 1, comma 2, d.m. n. 30/2012.

Criteri di liquidazione del compenso. La giurisprudenza ha già avuto modo di esprimersi sul tema ricordando che il compenso del curatore fallimentare va determinato applicando le percentuali sull’attivo (se esistente) e quelle sul passivo secondo i criteri di cui all’art. 1 d.m. n. 570/1992. La somma minima liquidabile, ai sensi dell’art. 4, deve essere riconosciuta a garanzia dell’organo del fallimento solo se i predetti criteri conducono ad una liquidazione inferiore. Aggiunge inoltre il Collegio che la liquidazione del compenso del curatore fallimentare deve essere specificamente motivata mediante l’indicazione dei criteri applicati a pena di nullità del decreto. L’art. 1 d.m. n. 30/2012, applicabile ratione temporis, prevede che il compenso del curatore del fallimento sia liquidato dal tribunale a norma dell’art. 39 l. fall. tenendo conto «dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, nonché della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni e deve consistere in una percentuale sull’ammontare dell’attivo realizzato non superiore a determinate misure». Ripercorsi i vari criteri previsti del citato decreto in relazioni agli aumenti percentuali previsti, la sentenza precisa che in caso di assenza o insufficienza dell’attivo il compenso deve essere determinato applicando anche le percentuali sul passivo, ferma restando la somma minima liquidabile.
Non avendo nel caso di specie il tribunale rispettato tali principi, la sentenza viene cassata con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

Fonte: ilfallimentarista.it

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