Deontologia forense

Il CNF sulla proporzionalità del compenso professionale

Redazione

Il Consiglio Nazionale Forense, con l’emanazione della sentenza n. 209/2018, coglie l’occasione per ribadire alcuni principi in tema di competenza territoriale e congruità dell’onorario richiesto.

Il caso. Il COA di Verona comminava la sanzione dell’avvertimento ad un avvocato, per avere egli applicato i valori massimi dello scaglione tariffario in sede di determinazione del compenso a lui dovuto per la redazione di due schede testamentarie, poiché ritenuto sproporzionato alla luce della semplicità delle stesse.
Avverso tale provvedimento, l’avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, proponendo eccezione di incompetenza territoriale, poiché il fatto contestato si ravviserebbe nella redazione della parcella eseguita a Roma, e non nel luogo in cui essa è stata recapitata, contestando la diversa composizione del Collegio giudicante nel corso delle due udienze svolte (elemento da cui deriverebbe la nullità del provvedimento impugnato) e contestando l’omessa valutazione delle testimonianze rese dai testi in suo favore.

Competenza territoriale e organo giudicante. Il CNF respinge il ricorso perché infondato.
Quanto all’eccezione di incompetenza territoriale formulata dal ricorrente, il Consiglio afferma che la competenza a procedere spetta, alternativamente, al COA nella giurisdizione del quale il fatto si avvenuto ovvero a quello presso cui l’avvocato risulti iscritto, essendo la scelta compiuta dagli esponenti tutelata dal principio di prevenzione, per il quale la competenza resta attribuita al Consiglio adito per primo.
Per quanto riguarda, invece, l’asserita nullità della pronuncia per la differente composizione del Collegio nel corso nel procedimento amministrativo, il Consiglio afferma che il principio al quale si riferisce la doglianza del ricorrente (art. 63 R.D. n. 37/1934) può applicarsi solo nei procedimenti celebrati dinanzi al CNF, e non anche nell’ambito di procedimenti amministrativi di fronte ai Consigli territoriali, in mancanza di un’esplicita previsione al riguardo.

Proporzionalità del compenso professionale. In relazione al compenso spettante al ricorrente, sul quale il COA aveva espresso un giudizio di sproporzionalità, il Consiglio rileva che, posta l’oggettiva semplicità dei testamenti (sostanzialmente identici e vertenti su disposizioni desumibili dalle norme codicistiche in tema di successioni, senza particolari complessità), l’avere il ricorrente richiesto la liquidazione nella misura massima prevista costituisce un comportamento improprio e rilevante dal punto di vista deontologico, ex art. 43 cod. deont., vista la misura eccessiva nonché sproporzionata dell’importo rispetto all’attività effettivamente svolta.
Per questi motivi, il CNF rigetta il ricorso dell’avvocato e conferma la sanzione inflittagli dal COA.

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