Deontologia forense

L’obbligo di formazione continua dell’avvocato è posto a tutela della collettività

Redazione

Il Consiglio Nazione Forense, con sentenza n. 188 del 2018, chiarisce cosa si intenda per obbligo di formazione continua dell’avvocato, quale garanzia posta a tutela della collettività.

Il caso. L’avvocato adisce il Consiglio Nazionale Forense chiedendo la riforma della decisione del COA, che le ha inflitto la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per 2 mesi, per non aver conseguito nell’arco del triennio la misura minima obbligatoria dei crediti formativi richiesti.

Obbligo di formazione continua. In tema di formazione continua, l’art. 12 del codice deontologico pone in capo all’avvocato un dovere di competenza, quale presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale sancito all’articolo successivo, con la finalità di garantire alla parte assistita il possesso da parte del difensore della giusta preparazione professionale, acquisita con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento.
Pertanto, secondo il CNF, l’avvocato ha l’obbligo di curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
Infine, afferma il Consiglio, si può ritenere che la norma deontologica in questione sia posta, non tanto a tutela del prestigio della professione, quanto a tutela della collettività, come garanzia della qualità e della competenza dell’iscritto nel corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
Nel caso di specie, il CNF accoglie parzialmente il ricorso rideterminando la sanzione nella censura in luogo della sospensione dall’esercizio della professione.

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