Deontologia forense

L’avvocato deve attendere due anni prima di assumere un incarico contro un suo ex cliente

Redazione

La vicenda. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio irrogava all’avvocato la sanzione disciplinare della censura per avere egli svolto un incarico professionale a favore del suo assistito avverso un ex cliente, in posizione di conflitto di interessi e senza attendere il decorso di un biennio dalla cessazione dell’incarico con il primo.
Avverso tale decisione, l’avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, sostenendo che egli avesse assistito contemporaneamente i due clienti in modo pacifico, potendosi configurare un conflitto di interessi solo potenziale (a suo dire mai sorto) in quanto egli aveva cessato tempestivamente di assistere entrambi.

Conflitto di interessi. Il CNF rigetta il ricorso, cogliendo l’occasione per chiarire un principio importante in tema di conflitto di interessi, secondo cui «affinché possa dirsi rispettato il precetto di cui all’art. 37 cod. deont.», ovvero l’attuale art. 24, «non solo deve essere chiara la terzietà dell’avvocato, ma è anche necessario che non ricorrano situazioni o atteggiamenti che possano far intendere diversamente; la norma in parola infatti tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell’avvocato per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività alla luce dell’id quod plerumque accidit, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell’uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto». L’eccezione del ricorrente inerente alla mera potenzialità del conflitto non risulta, dunque, fondata, sia per il principio appena richiamato sia per la riscontrata attualità del conflitto di interessi (verificatosi almeno a ridosso della cessazione degli incarichi).

Assunzione dell’incarico contro un ex cliente. Il Consiglio precisa, poi, che ai sensi dell’attuale art. 68 cod. deont. l’assunzione di un incarico contro un ex cliente è ammessa qualora sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale, nonché quando l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo rispetto a quello svolto in precedenza, specificando che tali condizioni devono ricorrere congiuntamente.
Non essendo trascorso un biennio tra la cessazione del primo e del secondo incarico, dunque, può dirsi integrata la responsabilità disciplinare del ricorrente.

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