Giurisprudenza

Gli avvocati pubblici non possono essere soggetti ad un orario di lavoro rigido

Redazione

Il caso. A seguito delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150/2019, il codice disciplinare dei professionisti INAIL è stato unilateralmente aggiornato con riferimento alla disciplina delle sanzioni disciplinari e, in particolare, a determinati obblighi di servizio, tra cui l’orario di presenza in ufficio.
Lamentando la violazione dei principi stabiliti in materia di pubblico impiego dal d.lgs. n. 165/2001 e la loro sottoposizione ad un’osservanza così rigida dell’orario di lavoro, gli avvocati e gli altri professionisti in servizio presso INAIL impugnano la determinazione del Commissario e ricorrono dinanzi al TAR Lazio.

La P.A., in qualità di datore di lavoro, non può derogare alla contrattazione collettiva. Posto che con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2019 la normativa disciplinare è prevista, in via principale, dalla legislazione primaria e, in via subordinata, dalla contrattazione collettiva, i Giudici affermano che non vi è spazio in materia «per determinazioni unilaterali ed autoritative della P.A. in qualità di datore di lavoro».
A sostegno di ciò, il Tribunale Amministrativo ribadisce il principio cardine della riforma sulla “contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico”, ampiamente condiviso dalla giurisprudenza, secondo cui «deve escludersi in radice il potere del datore di lavoro pubblico di introdurre deroghe, anche a favore dei dipendenti, all’assetto definito in sede di contrattazione collettiva».

L’attività degli avvocati sfugge alla potestà organizzativa della P.A.. di In tema poi di obblighi di servizio in capo ai professionisti, come l’orario di lavoro, è stato affermato che «l’attività degli avvocati, anche se pubblici dipendenti, è soggetta a scadenza e ritmi di lavoro che sfugge alla potestà organizzativa della P.A.», proprio in virtù delle esigenze dei processi in corso nei quali essi sono impegnati.
Pertanto, concludono i Giudici, «gli avvocati dipendenti da enti pubblici, nell’esercizio delle funzioni di rappresentanza e difesa giudiziale e stragiudiziale dell’Amministrazione», in attuazione del mandato ricevuto, sono professionisti non suscettibili di essere costretti «ad un’osservanza rigida e rigorosa dell’orario di lavoro alla stregua degli altri dipendenti».
Sulla scorta di tali motivi, il TAR Lazio accoglie il ricorso e annulla la determinazione impugnata.

Fonte: Diritto e Giustizia

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