Giurisprudenza

Gli sms dell’ex fanno piena prova dei fatti documentati e non contestati

Redazione

Il caso. In una controversia concernente un’opposizione avverso decreto ingiuntivo, con il quale era stato ingiunto al padre il pagamento delle spese straordinarie sostenute dalla madre a titolo di contributo ulteriore per le rette dell’asilo – nido, Il Tribunale in appello rigettava l’opposizione. In particolare i giudici d’appello hanno sostenuto che gli sms prodotti dalla madre, a sostegno dell’intenzione del padre di contribuire alle spese pagando metà della retta dovuta, erano stati inviati dall’ex e non contestati tempestivamente in quanto a provenienza e contenuto. Avverso suddetta pronuncia, il padre proponeva ricorso per cassazione.

L’efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche. La Cassazione in primo luogo rammenta come di recente la giurisprudenza di legittimità abbia statuito (Cass. civ. 5141/2019) che «lo short message service contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell’ambito dell’art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime». Inoltre evidenzia che il disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti della scrittura privata ex art. 215 c.p.c. , poiché, in mancanza di richiesta di verificazione o esito positivo della scrittura privata, la stessa non può essere utilizzata, mentre nel caso di sms  non si esclude che il giudice possa accertare la rispondenza all’originale anche attraverso altri mezzi di prova comprese le presunzioni (nel caso di specie in questione era il disconoscimento della conformità ad alcuni sms delle trascrizioni del loro contenuto).  Infine la Corte aggiunge che il disconoscimento idoneo a far perdere alle riproduzioni informatiche efficacia probatoria, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, e deve concretizzarsi nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
In conclusione correttamente il Tribunale ha dato rilievo al contenuto degli sms, dove era chiaro l’intento del padre di accollarsi la metà delle spese relative alla retta dell’asilo-nido, inoltre tali sms non erano stati contestati dall’opponente personalmente alla udienza di prima comparizione, ma solo tardivamente con la comparsa conclusionale. Perdipiù, la contestazione era generica,  non chiara, esplicita e circostanziata come richiesto dall’art. 2712 c.c. per il disconoscimento dei documenti informatici. Per questi motivi il ricorso è rigettato.

Fonte: ilfamiliarista.it

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