Deontologia forense

L’obbligo dell’avvocato di informare il cliente delle somme incassate per suo conto

Redazione

Il caso. L’avvocato veniva sospeso per 2 mesi dall’esercizio della professione per aver trattenuto, oltre il tempo strettamente necessario, le somme ricevute per conto della parte assistita senza renderne immediatamente conto. Chiedendo la riforma della decisione del COA, il professionista adisce il Consiglio Nazionale Forense.

Somme incassate per conto del cliente. Posto che il ricorrente viene confermato colpevole, il Consiglio afferma che l’avvocato è tenuto a dare immediata comunicazione al proprio cliente delle somme incassate per suo conto e a fornirgli il rendiconto delle operazioni eseguite in applicazione dell’obbligazione ricadente sul mandatario, non trovando applicazione il principio della compensazione quando questo sia il frutto di unilaterale appropriazione di somme che egli abbia presso di sé per conto della parte assistita, quando manchi il suo consenso.

Dovere di informazione. Circa poi l’aver omesso di fornire alla parte le informazioni dovute sullo svolgimento del processo e sull’avvenuta transazione, il CNF afferma che vige in capo all’avvocato un dovere di informazione nei confronti del cliente, che si esplica nel dovergli spiegare l’udienza, anche se questi era presente. Tale dovere è sancito dell’art. 27 del codice deontologico, il quale prevede che l’avvocato deve fornire al cliente informazioni chiare, intellegibili ed esaustive, dovere che non viene meno solo perché lo stesso abbia personalmente partecipato all’udienza.

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