Deontologia forense

Sulla prova documentale dell’impedimento a comparire in udienza

Redazione

Il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 175 del 13 dicembre 2018 ha chiarito che il professionista che domanda il rinvio dell’udienza deve fornire la prova documentale del legittimo impedimento, dimostrando che esso è assoluto e attuale, non essendo sufficiente motivare l’istanza sulla base di motivi strettamente personali.
Tale chiarimento è intervenuto in un giudizio proposto innanzi al CNF avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ancona, con il quale si sospendeva un avvocato per sei mesi dall’esercizio della professione forense. Nel dettaglio l’avvocato aveva domandato tramite PEC il differimento dell’udienza per impossibilità a comparire per motivi personali. Tale circostanza impediente, secondo il Consiglio Nazionale Forense, è stata insussistente.

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