Deontologia forense

Lo strepitus fori è presupposto necessario per l’emissione del provvedimento cautelare

Redazione

La vicenda. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Cagliari emanava un provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense per il periodo di 12 mesi nei confronti di un avvocato che, a seguito di una sentenza emessa dal GIP, era stato condannato per il reato di cui all’art. 646 c.p..
Avverso tale pronuncia, l’avvocato propone ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, deducendo l’illegittimità della decisione per l’assenza di motivazione in relazione al provvedimento cautelare, e, in particolare, in ordine allo “strepitus fori”.

Sulla sospensione cautelare. Quanto al lamentato vizio di motivazione inerente al provvedimento cautelare emanato, il CNF ne dichiara l’infondatezza, richiamando un principio rientrante nella nuova normativa in tema di sospensione cautelare, in base al quale essa può essere deliberata dal CDD solamente nei casi previsti dagli artt. 60 della Legge Professionale e 32 del Regolamento CNF n. 2/2014, elencando i singoli casi di applicazione. Tra le diverse ipotesi, rientra anche la fattispecie oggetto del procedimento dinanzi al CNF, ovvero la condanna penale per il reato di cui all’art. 646 c.p. commesso nell’ambito dell’esercizio della professione.
Sul tema, il CNF ribadisce quanto già sottolineato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, secondo cui la sospensione disciplinare non ha natura di sanzione disciplinare, essendo un provvedimento amministrativo provvisorio privo delle garanzie proprie del procedimento disciplinare, evidenziando che la nuova sospensione ex art. 60 della Legge citata tipizza i casi che la legittimano, escludendo l’esistenza di un potere discrezionale di applicazione fuori dai casi previsti.

Sullo strepitus fori. Per quanto riguarda, invece, il vizio motivazionale inerente alla sussistenza del cd. strepitus fori, il CNF osserva che, nonostante tale elemento non si trovi tra i presupposti elencati dall’art. 60 ai fini dell’emissione del provvedimento di sospensione cautelare, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che tale assenza non escluda che il CDD debba valutarne la sussistenza per applicare la misura cautelare.
Dunque, ai fini dell’emanazione del provvedimento cautelare della sospensione, è necessario valutare la sussistenza dello strepitus fori anche nelle ipotesi tassative contemplate dall’art. 60, l.n. 247/2012, e dal Regolamento CNF n. 2/2014, dovendo tale valutazione riguardare la concretezza, la rilevanza e l’attualità della lesione al decoro e alla dignità della professione, non essendo essa sindacabile dal CNF.
Detto ciò, avendo il CNF constatato la mancata motivazione circa la sussistenza dello strepitus fori derivante dalla sentenza di condanna penale a carico del ricorrente, e avendo rilevato la natura di presupposto necessario dello stesso ai fini dell’emanazione del provvedimento di sospensione cautelare, il motivo di ricorso risulta fondato, pertanto il Consiglio accoglie il ricorso dell’avvocato e dispone la revoca del provvedimento cautelare emanato a suo carico.

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