Legislazione

Circonvenzione di persone anziane: il Servizio Studi del Senato analizza il disegno di legge

Redazione

La Commissione Giustizia del Senato ha di recente approvato il disegno di legge recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane».

Modifiche al codice penale. Il disegno di legge, che interviene sull’art. 643 c.p., rubricato «Circonvenzione di persone incapaci», si compone di tre articoli.
Il primo aggiunge all'art. 643 c.p. un ulteriore comma in materia di frodi commesse in danno di soggetti vulnerabili, prevedendo la pena della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro. In tal senso, la nuova disposizione, recante «chiunque - al fine di procurare a sé o ad altri un profitto - abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso», ha la finalità di assicurare una più adeguata tutela alle persone anziane, i quali sono sempre più frequentemente vittime di truffe.

Nuova vittima. In particolare, la nuova fattispecie introduce una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto: colui che, in ragione dell'età, che sembra doversi ritenere quella senile, versa in una condizione di debolezza e vulnerabilità. Dunque, qualora il reato di circonvenzione sia commesso ai danni di una persona in età avanzata opererebbe una "presunzione" circa l'accertamento dello stato di minorazione della sfera intellettiva e volitiva della vittima, essendo la condizione di debolezza o di vulnerabilità ricollegati espressamente all'età.

Arresto facoltativo in flagranza. Infine, l'ultimo articolo, nel modificare l'art. 381 c.p.p., consente l'arresto facoltativo in flagranza anche con riguardo ai delitti di circonvenzione di incapace (art. 643 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.). In proposito, le condotte di cui all'art. 643 c.p., essendo sanzionate con una pena detentiva da 2 a 6 anni già rientrerebbero nelle ipotesi nelle quali è consentito l'arresto facoltativo in flagranza ai sensi dell'art. 381, comma 1, c.p.p..

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