Deontologia forense

L’istituto della rimessione del processo può verificarsi solo nel giudizio penale

Redazione

Il fatto. Il ricorrente era sottoposto a due procedimenti disciplinari pendenti di fronte al CDD di Bologna quando propone istanza di rimessione del processo ai sensi dell’art. 45 c.p.p., richiesta inviata tramite PEC alla segreteria del CNF, e successivamente depositata a mani presso la stessa.
A sostegno del requisito presente nella disposizione citata, il “legittimo sospetto” sarebbe rappresentato dai rapporti ostili con i due collegi CDD appartenenti al distretto bolognese, maturati a causa dei più esposti disciplinari pendenti a suo carico e di vicende conflittuali verificatesi con gli stessi.
Dunque, il ricorrente chiede al CNF di statuire che i due collegi non hanno la serenità e l’imparzialità necessari a definire la vicenda disciplinare a suo carico, accertando i presupposti di applicazione di cui all’art. 45 c.p.p., e, quindi, di rimettere i procedimenti al CDD di Ancona, competente per tabella. In caso di “denegata competenza” del giudice adito, chiede la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione nei termini e modalità previste dalla legge.

Translatio iudicii. Il CNF precisa innanzitutto che il rimedio previsto dall’art. 45 c.p.p. è inapplicabile al procedimento in esame, per via di un principio affermato dalla Corte Costituzionale (C. Cost. n. 168/2006) in base al quale, a causa del carattere eccezionale che contraddistingue l’istituto della rimessione del processo, questo è previsto soltanto per il processo penale, il quale, per sua natura, è idoneo a suscitare emozioni e perturbamenti.

Deposito del ricorso. Il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché è pervenuto direttamente al CNF, in violazione dell’art. 59, R.D. n. 37/1934, in combinato disposto con l’art. 33, comma 3, del Reg. CNF n. 2/2014, il quale prevede il deposito dello stesso presso il COA al quale è iscritto l’avvocato sottoposto al giudizio disciplinare ovvero la segreteria del CDD che ha emesso la decisione impugnata, a pena di inammissibilità.

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