Legislazione

In G.U. l’inapplicabilità dell’abbreviato ai delitti puniti con l’ergastolo

Redazione

La legge 12 aprile 2019, n. 33 in tema di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 93 del 19 aprile. Le nuove norme sono in vigore del giorno successivo alla pubblicazione e si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore.

Le modifiche previste. Il legislatore ha precluso l’accesso al rito abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo. In particolare, in caso di dichiarazione di inammissibilità, così come in caso di rigetto, la richiesta di cui all’art. 438 c.p.p. può essere riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni ex artt. 421 e 422 c.p.p.. Qualora invece il giudice, all’esito del dibattimento, ritenga che il fatto per cui si procede sia ammissibile di giudizio abbreviato applica la riduzione di pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p..

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