Professione forense

La Corte Costituzionale e la notifica telematica oltre le ore 21

Redazione

Notifica oltre le ore 21 e perfezionamento alle ore 7. La Corte d’Appello ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies d.l. n. 179/2016, nella parte in cui dispone che «la disposizione dell’art. 147 c.p.c. applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo».

Incostituzionalità dell’art. 16-septies. Secondo la Corte Costituzionale, la questione sollevata dalla Corte d’Appello è fondata poiché se, nel differire il perfezionamento della notifica alle ore 7 del giorno successivo, l’art. 16-septies ha lo scopo di tutelare il diritto al riposo (nella fascia dalle ore 21 alle 24) del destinatario. Ciò tuttavia non deve valere per il notificante. Infatti, per quest’ultimo, una simile limitazione temporale degli effetti giuridici della notifica rappresenta solo una limitazione al pieno utilizzo del tempo utile per approntare la propria difesa.
Inoltre, i Giuridici Costituzionali rilevano che «l’applicazione della regola generale di scindibilità soggettiva degli effetti della notificazione consente la reductio ad legitimitatem della norma censurata».

Le conclusioni della Corte. Per i sopraesposti motivi, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies d.l. n. 179/2012 nella parte in cui prevede che se la ricevuta di accettazione della notifica telematica è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, la notificazione si perfeziona il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento in cui è generata la predetta ricevuta.

 

Per prendere visione del Commento a firma del dott. Michele Nardelli, si rimanda al Portale ilprocessotelematico.it

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