Deontologia forense

Nessun divieto di iscrizione all’Albo per il ministro del culto cattolico con cura d’anime

Redazione

Quesito. Il COA di Santa Maria Capua Vetere chiede al CNF di esprimere un parere circa la possibilità di iscrivere nell’Albo un sacerdote del culto cattolico con cura d’anime.

La risposta del CNF. Secondo il Consiglio Nazionale Forense, non sussiste alcuna incompatibilità tra l’esercizio della professione forense e la qualità di ministro del culto cattolico con cura d’anime, ferma restando l’osservanza dei doveri deontologici di cui all’art. 3 l. n. 247/2012 e al c.d.f.
Infatti, afferma il Consiglio, l’art. 17 l. n. 247/2012 non ha riprodotto il divieto già recato dall’art. 3, comma 1, del r.d. n. 1578/1933, secondo cui la professione di avvocato era incompatibile «con la qualità di ministro di qualunque culto avente giurisdizione o cura di anime». Tale mancata riproduzione induce alla conclusione che la stessa sia da ritenersi implicitamente abrogata dalla nuova disciplina. D’altre parte, lo stesso art. 65, comma 1, l. n. 247/2012 aveva previsto l’ultrattività delle previgenti disposizioni con riguardo unicamente al periodo transitorio fino all’entrata in vigore dei regolamenti.

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