Professione forense

Il COA di Bologna sulla determinazione del compenso del difensore d’ufficio

Redazione

L’Ordine degli avvocati di Bologna, a seguito delle segnalazioni sopraggiunte dai colleghi su alcune incertezze interpretative del d. P.R. n. 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia), con la circolare n. 58 del 4 aprile 2019, ha fornito chiarimenti in riferimento alla liquidazione del compenso del difensore d’ufficio.
Prendendo atto della normativa in riferimento, secondo cui i compensi dei difensori devono essere determinati sulla base dei parametri ministeriali, il COA ricorda, inoltre, che sono stati sottoscritti con gli uffici giudiziari dei Protocolli che, con l’obiettivo di garantire uniformità e celerità della liquidazione, sono volti alla determinazione dei compensi dei legati dediti alla difesa tecnica d’ufficio.

Liquidazione giudiziale. In primo luogo, il Collegio precisa che la liquidazione del compenso del difensore d’ufficio può essere effettuata dal giudice nel rispetto dei Protocolli sottoscritti, «previa sussistenza della comprovata infruttuosità delle eventuali procedure esecutive e comunque della inesigibilità del credito maturato nei confronti del proprio assistito, ex art. 116 del d.PR. n. 115/2002». Ebbene, stabilisce il Collegio, nel caso in cui il difensore, prevedendo l’esisto infruttuoso delle richiamate procedure con conseguente inesigibilità del credito, voglia procedere con l’attivazione delle procedure di cui all’art. 116 cit., essendo legittimato a richiedere al giudice la liquidazione di compensi, può richiedere un preventivo parare di congruità. Tale richiesta, infine, dovrà essere redatta secondo i parametri previsti dai suddetti Protocolli e presentata presso lo sportello “Difese d’ufficio/Patrocinio a spese dello Stato” dell’edificio in cui ha sede detto Consiglio.

Richiesta di opinamento. In alternativa, tuttavia, rimane fermo il principio che prevede l’obbligo dell’assistito - salvo le ipotesi in cui sia ammesso al patrocinio a spese dello stato - di retribuire il difensore d’ufficio in base ai parametri ministeriali i cui importi, tuttavia, possono anche essere superiori rispetto a quelli indicati nei Protocolli. In tal caso, il Collegio stabilisce che il difensore d’ufficio debba presentare la richiesta di opinamento, soggetta al versamento di un contribuito all’Ordine, presso l’ufficio della segreteria centrale del Consiglio medesimo.

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