La Corte Costituzionale è chiamata ad esprimersi sul giudizio di legittimità costituzionale di articoli di legge relativi al sistema pensionistico e di previdenza e assistenza in relazione all’art. 38 Cost., nella parte in cui «non prevedono un tetto massimo alla contribuzione erogata dai pensionati di vecchiaia per finalità solidaristica e, pertanto, non tutelano la funzione previdenziale della contribuzione versata»; e in relazione all’art. 3 Cost., nella parte in cui tali norme «prevedono in ragione delle aliquote del contributo soggettivo a carico dei pensionati di vecchiaia, un maggiore contributo solidaristico di tale categoria rispetto a quello posto a carico degli avvocati non pensionati».
La domanda dell’avvocato. In particolare, il Tribunale di Napoli, rimettente, era chiamato a decidere in ordine al ricorso con cui un avvocato ha adito il giudice del lavoro per ottenere il rimborso delle somme versate a titolo di contributo soggettivo obbligatorio alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ovvero, in subordine, il riconoscimento dei supplementi di pensione mai percepiti o, ancora in subordine, la restituzione dei contributi versati «oltre i settanta anni di età, quale differenza tra i contributi versati e l’importo complessivo della pensione percepita».
Il Regolamento 17 marzo 2006. Il Tribunale, nel rimettere la questione alla Corte Costituzionale, rileva, tra gli altri, che, mentre fino al 2006 il contributo solidaristico è stato fatto gravare in misura uguale su tutti gli avvocati, a seguito dell’introduzione del Regolamento 17 marzo 2006, ai pensionati di vecchiaia è stato imposto il pagamento di un contributo soggettivo più elevato rispetto a quello dovuto dagli avvocati non pensionati.
Infatti, l’avvocato, costituitosi in giudizio, rilevava di dover corrispondere alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, a titolo di contributo di solidarietà, una somma superiore a quella corrisposta dagli avvocati non pensionati, nonché superiore alla pensione percepita. Aggiungeva poi che il principio di proporzionalità e sinallagmaticità che regola il rapporto tra contribuzione e pensione non può essere derogato neppure da ragioni di tipo solidaristico, cosa che invece riteneva essere avvenuta nel suo caso.
La Consulta può decidere sui regolamenti? Secondo il consolidato orientamento della Corte Costituzionale (cfr. nn. 354/2008, 389/2004 e altre), il vaglio di costituzionalità delle disposizioni di atti regolamentari è ammissibile solo quando essi costituiscano specificazione delle disposizioni di legge. Nel caso di specie, i regolamenti portati all’attenzione della Corte sono «riconducibili ad un processo di privatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento o della soppressione di enti previdenziali, in corrispondenza ad una direttiva più generale volta ad eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nell’ambito della pubblica amministrazione».
La giurisdizione del giudice delle leggi è limitata alla cognizione dell’illegittimità costituzionale di leggi e atti aventi forza di legge ex art. 134 Cost. e non si estende a norme di natura regolamentare, come i regolamenti di “delegificazione” di cui peraltro si tratta nel caso di specie.
La questione, alla luce di quanto sopra riportato, viene dichiarata manifestamente inammissibile, sia in relazione all’art. 3 che in relazione all’art. 38 Cost..