Il Consiglio Nazionale forense, con sentenza n. 128/18, ha ribadito che qualora il praticante si sia avvalso dell’equipollenza del diploma conseguito presso la scuola di specializzazione per le professioni legali ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, non è necessaria l’iscrizione nel registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge (diciotto mesi), che potrà ridursi a soli sei mesi.
Il fatto. La ricorrente impugna dinanzi al CNF la delibera del COA di Messina con cui le veniva negato il rilascio di compiuta pratica, sull’osservazione secondo cui non si riteneva fruibile ai fini del computo della pratica il diploma della scuola di specializzazione per le professioni legali, in virtù del decorso di oltre quattro anni tra il corso e il periodo di tirocinio svolto presso lo studio legale.
Rilascio certificato compiuta pratica. Sulla questione, il Consiglio Nazionale Forense afferma che l’equipollenza del diploma conseguito presso una scuola di specializzazione per le professioni legali, prevista all’art. 16 d.lgs. n. 398/1997 ai fini dello svolgimento di un anno di pratica forense, e ribadita dall’art. 41, comma 9, l. n. 247/2012, integra una deroga alla norma generale relativa alla durata del tirocinio. Pertanto, qualora il praticante si sia avvalso di tale equipollenza, non occorre l’iscrizione nel registro dei praticanti per l’intero periodo richiesto dalla legge, la quale potrà ridursi al periodo residuo di sei mesi.
In tal senso, prosegue il CNF, il tirocinante che abbia conseguito il diploma della scuola di specializzazione, può chiedere l’iscrizione al registro dei praticanti avvocati per il periodo di sei mesi, al termine del quale egli potrà chiedere ed ottenere il rilascio del certificato di compiuta pratica.
Per tali motivi, il Consiglio accoglie il ricorso sotto il profilo del computo ai fini del tirocinio del diploma di specializzazione conseguito.