Legislazione

Revenge porn, la nota del Senato sulle misure di contrasto

Redazione

Il Servizio Studi del Senato ha pubblicato un dossier di documentazione in tema di misure per il contrasto della diffusione non autorizzata di materiale sessualmente esplicito.

Revenge porn, vittime senza tutele? Partendo dall’analisi del quadro normativo vigente in Italia, il Senato comincia con il precisare in cosa consiste il fenomeno della c.d. revenge porn, ossia nella creazione consensuale di immagini intime o sessuali all’interno di un contesto di coppia e la non consensuale pubblicazione delle stesse da parte di uno dei membri, finalizzata ad ottenere vendetta per la rottura della relazione.
Ad oggi, tale condotta non è però prevista nell’ordinamento italiano come autonoma fattispecie di reato e, il più delle volte, viene ricondotta sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza al reato di diffamazione ex art. 595 c.p.. Esistono anche ulteriori fattispecie di reato che sembrano prestarsi alla tutela della pubblicazione illecita di video o immagini sessualmente esplicite come, ad esempio, l’illecito trattamento dei dati personali, il c.d. stalking, il reato di diffusione di riprese e registrazione fraudolente e quello di interferenze illecite nella vita privata e, infine, il reato di produzione e divulgazione di materiale pedopornografico.
Tuttavia, queste previsioni non bastano, ed è proprio in tale contesto che entra in gioco il disegno di legge che prevede una fattispecie ad hoc, volta a sanzionare questo fenomeno ormai diffuso.

Una fattispecie ad hoc. L’iniziativa legislativa consta di tre articoli, di cui il primo è volto ad introdurre nel codice penale l’art. 612-ter rubricato «Pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti» e che «sanziona, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, la condotta di chiunque pubblica attraverso strumenti informatici o telematici, senza l’espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati sessualmente espliciti, con l’intento di causare nelle persone offese gravi stati di ansia, di timore e di isolamento». Con la disposizione sono previste anche le circostanze aggravanti speciali, per le quali la pena è aggravata se il fatto è commesso dal coniuge, o comunque da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva con la persona offesa e se in conseguenza al fatto deriva la morte della stessa.

Privacy in rete e oscuramento immediato. Il secondo articolo del d.d.l. riconosce la facoltà in capo alla persona offesa di inoltrare al titolare del sito internet o del social media la richiesta di oscurare, rimuovere o bloccare le immagini o i video privati pubblicati e diffusi in rete, previa conservazione dei dati originali. Se entro le ventiquattro o quarantottore, il soggetto responsabile non ha provveduto all’oscuramento, la persona offesa potrà proporre reclamo al Garante Privacy ai sensi dell’art. 140-bis del Codice della privacy.

Prevenzione. Infine, il terzo e ultimo articolo prevede che entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno adottate delle linee guida per la prevenzione nelle scuole del delitto di “pubblicazione e diffusione di immagini o video privati sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate”.

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