Circostanze aggravanti. La Corte Costituzionale, esprimendosi sulla l. n. 41/2016, che ha introdotto il delitto di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, ha “salvato” la disposizione che vieta al giudice di considerare prevalente o equivalente la circostanza attenuante speciale della “responsabilità non esclusiva” dell’imputato (che comporta la diminuzione della pena fino alla metà) rispetto alle concorrenti aggravanti speciali previste per questi reati, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.
Revoca della patente. Non ha però superato il vaglio di costituzionalità l’art. 222 c.d.s. nella parte in cui prevede l’automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per omicidio e lesioni stradali. In particolare, la Consulta ha riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l’assunzione di droghe ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali ha escluso l’automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.
Non resta che attendere il deposito della sentenza per conoscere le motivazioni della decisione.