La delibera con cui il COA sollecita il pagamento dei contributi di iscrizione non versati, con contestuale assegnazione del termine per la regolarizzazione della posizione, è un mero atto endoprocedimentale che, in quanto privo di definitività, non è autonomamente impugnabile. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con sentenza n. 119/18 del 16 ottobre.
Il caso. Il COA di Roma deliberava la sospensione a tempo indeterminato dell’avvocato per il mancato pagamento dei contributi per gli anni dal 2013 al 2016 e gli assegnava un termine per la regolarizzare della sua posizione.
L’avvocato, dopo avere ripercorso le vicende che, a suo dire, avrebbero giustificato il mancato pagamento del contributo, impugnava la delibera dinanzi al CNF.
Ricorso inammissibile. Secondo il Consiglio Nazionale Forense, pregiudiziale ed assorbente è la questione relativa all’ammissibilità del ricorso. L'impugnazione proposta dall’avvocato avverso la delibera del COA di Roma costituisce, ad avviso del Consiglio, «un mero atto endoprocedimentale, privo di definitività, e destinato unicamente a sollecitare il pagamento da parte dell'avvocato dei contributi di iscrizione non versati, assegnandogli un ulteriore termine per la regolarizzazione della sua posizione».
Infatti, come costantemente affermato anche dalla giurisprudenza di legittimità, una delibera di questo tipo non può essere oggetto di ricorso autonomo, in quanto si tratta di un atto non conclusivo del procedimento e, dunque, non rientrante nell’ambito della potestà giurisdizionale riconosciuta al CNF.
Pertanto, sulla scorta di tali principi, il Consiglio Nazionale Forense dichiara il ricorso inammissibile.