Soltanto i titoli di “Avocat” rilasciati in Romania dalla U.N.B.R. (Ordine nazionale degli avvocati Romania) sono riconosciuti in Italia ai fini dell'iscrizione nell’elenco speciale degli Avvocati stabiliti. Infatti, in Romania, solo tale organismo è stato indicato come autorità competente a operare in questa materia.
In forza di ciò, va disattesa l’istanza di sospensione dell’esecutività del provvedimento di cancellazione dall’elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (l’Ordine BOTA).
Questo quanto stabilito dalle Sezioni Unite Civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3516/2019 nel rigettare il ricorso presentato da un Avvocato che ravvisava, nella circostanza che fosse impedito l’acceso sul mercato italiano all’Ordine rumeno BOTA. una violazione del principio di non discriminazione previsto dal Trattato sull’Unione Europea.
Per un approfondimento si rimanda al commento a firma dell’Avv. Massimiliano Summa pubblicato sul Quotidiano d’informazione giuridica Diritto e Giustizia.