Il parere del CNF del 12 dicembre, n. 87. Considerando quanto previsto dagli artt. 41, n. 3, e 17 lett. c), l. n. 247/2012, il quale prevede che il praticante abbia il domicilio professionale presso il circondario del Tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine, il COA di Chieti domandava al CNF se il praticante avvocato iscritto al Consiglio dell’Ordine Circondariale possa permanere svolgendo la pratica presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
Una questione di estensione. Il CNF ricorda un aspetto preminente: la competenza territoriale dell’Avvocatura dello Stato è estesa all’intero distretto. Dunque, il tirocinio presso detta Avvocatura può essere svolto dal praticante che risulti iscritto in qualsiasi Registro del distretto, indipendentemente dal domicilio professionale.