La domanda del COA Trento. Il COA di Trento ha domandato al Consiglio Nazionale Forense se sia possibile svolgere il patrocinio ex art. 8 R.D.L. 1578/1933 in modo non continuativo (interrompendo il termine di sei anni) e se sia possibile poi reiscriversi all’Elenco dei praticanti abilitati al patrocinio. Inoltre, il COA domanda se si debba tenere conto del periodo di non iscrizione all’Elenco.
La risposta del Consiglio. Il CNF, con il parere n. 84 del 12 dicembre 2018, ha chiarito che il praticante, già iscritto all’Elenco degli abilitati al patrocinio e successivamente cancellato, può essere iscritto nuovamente e può, ove non abbia completato il periodo di 6 anni di patrocinio, svolgere un ulteriore periodo.
Rimane comunque ferma, per il computo dei 6 anni, la decorrenza calcolata sulla prima iscrizione, e cioè dal primo giorno del secondo anno di pratica.