Ed infatti, le prassi delle cancellerie erano varie: c’era chi non consentiva il ritiro del fascicolo al nuovo avvocato, chi lo consentiva puramente e semplicemente, e chi, infine, lo consentiva purché il precedente difensore avesse autorizzato ovvero delegato il nuovo al ritiro.
Per ottenere il fascicolo diversamente (ma con il costo delle copie) la parte poteva chiedere alla cancelleria la copia del fascicolo e, così, “ricostruire” il fascicolo (con l’eccezione degli originali, però).
Nuovo difensore per l’impugnazione. Ebbene, era proprio questa situazione di differenti interpretazioni presso le diverse cancellerie ad aver portato il dipartimento per gli affari di giustizia a dare indicazioni operative nel caso la richiesta di ritiro del fascicolo di parte provenga dal nuovo difensore nominato per l’impugnazione del provvedimento che chiude il grado precedente.
Naturalmente, quanto affermato con riferimento al giudizio di primo grado deve valere anche con riferimento al secondo grado di giudizio.
Lacuna normativa. Per il Ministero la questione non appare disciplinata con norme specifiche. Ed infatti, l’art. 77 disp. att. c.p.c. e l’art. 169 c.p.c. prevedono la possibilità della “parte” (rectius ove costituito l’avvocato) di ritirare il proprio fascicolo con ricorso al giudice, ma nulla è previsto per il giudizio definito.
Del resto, il ritiro del proprio fascicolo in corso di causa è aspetto delicato (e che, a certe condizioni, può essere anche disciplinarmente rilevante) in quanto il fascicolo di parte contiene anche le produzioni documentali che, in virtù del principio di acquisizione, devono essere poste a fondamento della decisione a prescindere da quale sia la parte che l’abbia prodotta.
Secondo il Ministero «in assenza di espressa previsione codicistica, deve richiamarsi alla mente il disposto dell’art. 33 del codice deontologico forense» (dedicato alla “Restituzione di documenti”) che pone sul difensore, al termine del mandato, l’obbligo di restituire senza ritardo gli atti e i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l’espletamento dell’incarico, come pure di consegnare loro copia di tuti gli atti e documenti concernenti l’oggetto del mandato.
Ed allora, se così è… E qui sta il ragionamento del Ministero – «non v’è ragione per negare alla parte medesima (titolare del diritto alla restituzione) o al suo nuovo procuratore il diritto di richiedere direttamente alla cancelleria dell’Ufficio giudiziario la consegna del fascicolo di parte depositato dal precedente difensore nell’ambito di un giudizio civile oramai concluso, facendo in tal momento venire meno l’obbligo di custodia degli atti a carico del precedente avvocato».