Il quesito. Il COA Bolzano ha posto due quesiti al CNF. Da un lato ha domandato se e quale titolo possa utilizzare un soggetto iscritto all’Albo dei Procuratori Legali (cancellato con delibera del 1984); dall’altro lato se, e a quali condizioni, lo stesso soggetto possa chiedere l’iscrizione all’Albo degli Avvocati.
Il parere. Con il parere n. 63 del 24 ottobre 2018 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito (in merito al primo quesito) che con la soppressione dell’Albo dei Procuratori Legali è venuta meno l’esistenza della professione e con essa la possibilità di utilizzare il titolo in ambito lavorativo.
Rispondendo alla seconda domanda, la Commissione specifica che l’art. 2 della legge n. 27/1997 (la stessa che ha soppresso l’Albo) ha previsto il passaggio d’ufficio all’Albo degli avvocati e l’acquisto del titolo di avvocato per coloro che siano risultati iscritti tra i procuratori legali alla data del 28 febbraio 1997. Per tutti gli altri, per poter conseguire il titolo di avvocato, è necessario svolgere il tirocinio e superare l’esame di Stato.