La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 14 del 31 gennaio 2019, ha dichiarato che esiste una complessiva «rete di protezione che assicura la congruità del bilanciamento», in riferimento ai parametri , «tra il diritto degli avvocati di astensione collettiva e la tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, di cui all’art. 1, legge n. 146/1990, per la protezione dei quali devono essere erogate in ogni caso le prestazioni indispensabili».
Stato di agitazione degli avvocati. In sostanza, secondo la Consulta, - e come spiega molto approfonditamente l’avv. Valerini sul nostro quotidiano di informazione giuridica, Diritto e Giustizia - «la circostanza che una singola proclamazione, come quella che in concreto rileva nel giudizio a quo, risulti preceduta da altre, nel contesto di uno stesso stato di agitazione della categoria, e possa essere seguita da altre analoghe comporta che, oltre al limite del preavviso minimo di 10 giorni (e massimo di 60), devono essere rispettati anche gli altri due limiti concorrenti: la durata complessiva (per sommatoria) non superiore a otto giorni nel mese e l’intervallo non inferiore a quindici giorni tra il termine finale di un’astensione e l’inizio di quella successiva».