Professione forense

AIGA ritiene illegittimo il nuovo regolamento emanato dall’AGCOM

Redazione

Secondo AIGA è illegittimo il nuovo regolamento emanato dall’AGCOM con delibera n. 390/21/Cons che abilita i commercialisti e gli esperti contabili alla risoluzione delle controversie tra utenti e operatori delle comunicazioni elettroniche. Come sostiene l’Associazione, tali procedure conciliative stragiudiziali sono sempre state affidate agli avvocati, gli unici davvero in grado di assicurare la migliore tutela giuridica al consumatore e gli unici preparati ad affrontare l'eventuale fase processuale successiva alla mancata conciliazione. In considerazione anche del fatto che il tentativo di conciliazione presso tali camere arbitrali è condizione di procedibilità per la proposizione delle domande giudiziali, l’aver affidato i consumatori ad altre categorie professionali si risolverebbe quindi in un’ingiustificata scissione della fase precontenziosa con quella giurisdizionale.

Questi due momenti, al contrario, dovrebbero essere considerati nel loro insieme. Pertanto, secondo l’AIGA, vista l’evidente contiguità tra il rimedio arbitrale e il rimedio giudiziario, vi sarebbe un contrasto tra la delibera AGCOM e l’art. 3, comma 6, l. n. 247/2012.

Inoltre, «l'ampliamento di forme di assistenza non qualificata, perché poste in essere da soggetti estranei al mondo forense, riduce, di fatto, ad un mero dato stilistico la portata dell’art. 24 Cost., e rischia di compromettere seriamente la tutela dei diritti dei cittadini e svilire la professionalità della avvocatura e delle sue competenze esclusive nelle materie giuridiche, nella specie, del diritto dei consumatori già previsto dal d.m. n. 163/2020 in materia di specializzazioni forensi», afferma il presidente dell'AIGA, Avv. Francesco Paolo Perchinunno.

L’AIGA, dunque, pur auspicando una revoca della delibera (in particolare nella parte in cui abilita alla risoluzione delle controversie i dottori commercialisti e gli esperti contabili), sta anche valutando la possibilità di impugnare la delibera n. 390/21/Cons davanti all’Autorità amministrativa competente, «affinché venga garantita ai cittadini una tutela legale professionale e qualificata, dando piena attuazione al fondamentale principio costituzionale del diritto alla difesa».

:

Source URL: https://strumentario.avvocati.it/news/aiga-ritiene-illegittimo-il-nuovo-regolamento-emanato-dallagcom