È quanto affermato dal Consiglio Nazionale Forense nel parere n. 52/2021.
Il COA di Grosseto chiedeva chiarimenti in merito al numero di udienze da indicare ai fini della convalida della pratica forense in relazione al primo semestre del 2021, o quali modalità alternative di partecipazione potessero essere indicate, attese le difficoltà di partecipazione alle udienze medesime legate al perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19.
Per gli aspiranti avvocati, infatti, il regime consueto prevede un praticantato di 18 mesi, in cui occorre partecipare ad almeno 20 udienze per ogni semestre di cui si compone il periodo per la convalida del tirocinio.
Tale regola, tuttavia, ha subito delle modifiche in virtù delle difficoltà conseguenti all'emergenza sanitaria: con l'articolo 6, comma 3, D.L. n. 22/2020, infatti, è stato previsto che il semestre di pratica forense all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze, dovuto all'epidemia da COVID 19, «è da considerarsi positivamente svolto anche nel caso in cui il praticante abbia assistito ad un numero di udienze inferiori al numero minimo».
Per il CNF tale disposizione è da ritenersi estesa anche al periodo successivo alla sospensione delle udienze, «in quanto l'attività presso gli Uffici Giudiziari è fortemente limitata così da non permettere l'acquisizione del numero minimo di presenze richieste da parte del tirocinante».
Per questi motivi, si è ritenuto valido anche il secondo semestre di pratica 2020, in assenza del numero di udienze necessario, considerando utilmente legittime, in equivalenza alla partecipazione all'udienza ordinaria, le eventuali attestazioni «da parte dell'avvocato di partecipazione del proprio tirocinante alla redazione dell'atto processuale, che ogni dominus potrebbe apporre in calce alle note scritte depositate per l'udienza cartolare»: ciò in quanto «pur non trattandosi di udienza in senso tecnico, lo scambio di note per la trattazione dei giudizi comporta comunque un'attività alla quale il tirocinante può utilmente partecipare, equiparabile alla redazione del verbale di udienza» anche alla luce del fatto che, a fronte del periodo emergenziale tuttora in corso, «si svolgono udienze in numero estremamente ridotto rispetto all'ordinario».
Per le medesime ragioni, pertanto, il Consiglio ritiene che «rientri nella discrezionalità del COA, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza sanitaria, la decisione di convalidare eccezionalmente il primo semestre del 2021 in deroga rispetto a quanto stabilito dall'art. 8 del D.M. n. 70/2016, ove si siano verificati, nel circondario, episodi di rinvio di udienze o comunque gravi difficoltà nella partecipazione alle medesime in considerazione dell'emergenza sanitaria».