Professione forense

Il CNF delinea alcuni provvedimenti in materia di formazione continua

Redazione

Il Consiglio Nazionale Forense, in seguito alla seduta amministrativa del 17 dicembre 2021, ha delineato alcuni provvedimenti in materia di formazione continua, deliberando che:

1) in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 comma 7 del Regolamento, gli Ordini Territoriali potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dagli stessi organizzati in proprio o tramite le proprie Fondazioni con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 Regolamento e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;
2) in deroga agli artt.17 c. 2 e 22 comma 7 del Regolamento, le Associazioni Forensi potranno determinare i crediti formativi da attribuirsi agli eventi dalle stesse organizzati con la modalità FAD secondo le indicazioni dell’art. 20 del Regolamento e con i criteri di cui all’art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale;
3) gli esami al temine dei corsi per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio e quelli al termine dei corsi tenuti dalle associazioni specialistiche di settore potranno tenersi da remoto, purché con modalità idonee a garantire il corretto comportamento degli esaminandi;
4) per gli altri soggetti organizzatori di eventi formativi restano ferme le previsioni di cui al citato Regolamento e alla rispondenza dei requisiti tecnici proposti con quelli previsti dalla Nota tecnica FAD;
5) le determinazioni di cui alla presente delibera saranno valide, salvo proroghe, per gli eventi e gli esami da svolgersi fino al 31/12/2022;
6) l’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell’art. 12 del Regolamento; 7) nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ciascun iscritto adempie l’obbligo formativo di cui all’art. 11 l. n.  247/2012 mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale e dodici nelle materie ordinarie;
8) i crediti formativi acquisiti nell’anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD. 

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