Il testo contiene misure volte ad arricchire l’impianto delle misure di prevenzione contro tali forme di violenza intervenendo con modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e ad alcune leggi speciali.
Ammonimento. Il provvedimento estende l'applicabilità dell'ammonimento del Questore per violenza domestica ad ulteriori condotte e stabilisce che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso «da soggetto già ammonito e si procede d'ufficio per taluni reati qualora commessi da soggetto già ammonito».
Misure di rafforzamento di obblighi informativi. Si estendono i reati per i quali scatta l'obbligo di informare la vittima sui centri antiviolenza presenti sul territorio e di metterla in contatto con questi centri qualora ne faccia richiesta.
Braccialetto elettronico. È prevista la revoca della misura cautelare e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere in caso di manomissione dei mezzi elettronici, come il braccialetto.
Misure di prevenzione personale. Il testo interviene anche sul codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione estendendo l'applicabilità, da parte dell'Autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati commessi nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.
Fermo. Viene introdotta un'altra ipotesi di fermo disposto dal PM, con decreto motivato, nei confronti della persona gravemente indiziata di maltrattamenti contro i familiari, lesioni personali e stalking.
Comunicazione immediata in caso di scarcerazione. Il testo prevede che i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva “emessi nei confronti dell’imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell’internato” devono essere immediatamente comunicati alla persona offesa.
Sospensione condizionale della pena. Si modifica la disciplina della sospensione condizionale della pena, prevedendo in particolare, «che l’ufficio di esecuzione penale esterna e gli enti e le associazioni che organizzano i percorsi speciali di recupero debbano accertare lo svolgimento dei suddetti corsi; nel caso in cui sia accertata anche solo la mancata partecipazione del condannato al percorso di recupero o di uno degli obblighi imposti allo stesso sia data immediata comunicazione dell’inadempimento ai fini della revoca della sospensione condizionale».
Tutela della vittima e provvisionale. Infine, il provvedimento stabilisce che la vittima o, in caso di morte, «gli aventi diritto che, in conseguenza di alcuni gravi reati commessi nell’ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica (omicidio, violenza sessuale o lesione personale gravissima, deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso commessi dal coniuge anche separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, vengano a trovarsi in stato di bisogno), possono chiedere una provvisionale da imputarsi nella liquidazione definitiva dell’indennizzo. Infine, l’organo di polizia che procede a seguito di denuncia o querela per fatti riconducibili ad alcuni reati commessi in ambito di violenza domestica, qualora dai primi accertamenti emergano concreti e rilevanti elementi di pericolo di reiterazione della condotta, ne dà comunicazione al prefetto che può adottare misure di vigilanza dinamica, da sottoporre a revisione trimestrale, a tutela della persona offesa».