Il quesito. Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Varese ha domandato al CNF se il praticante abilitato (l. n. 247/2012), certificati i 18 mesi di tirocinio, possa sostituire in udienza (nei limiti stabiliti dall’art. 45 L.P.) qualunque avvocato che, tramite apposito atto di delega, si assuma la responsabilità dell’espletanda attività processuale.
Il parere. Il CNF, con il parere n. 79 del 12 dicembre 2018, ha chiarito che la legge n. 247/2012 indica il perimetro operativo dell’abilitazione sostitutiva. Nel dettaglio, sono previste tre diverse scadenze temporali sul tirocinio, i tempi e gli effetti.
Per la richiesta di abilitazione occorre che siano trascorsi 6 mesi dall’iscrizione nel Registro dei praticanti. Il tirocinio è completato, con conseguente diritto al rilascio del certificato, trascorsi 18 mesi dall’iscrizione al Registro praticanti. L’abilitazione sostitutiva, invece, dura massimo 5 anni e consente al praticante di esercitare l’attività professionale nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 41, comma 2, della legge n. 247/2012, a prescindere che al praticante sia stato rilasciato il certificato di compiuta pratica.