Il CNF ha fornito chiarimenti in merito alla obbligatorietà di esibizione o acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (cd. DURC) a carico dell’avvocato nel caso di conferimento di incarico professionale o di liquidazione di compensi da effettuarsi ad opera di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.
Nel documento il Consiglio evidenzia che molte PP.AA. subordinano i pagamenti e/o lo stesso conferimento dell’incarico professionale all’esibizione da parte dell’avvocato dell’attestato di certificazione della regolarità contributiva. Tale prassi è sostenuta dalla posizione in merito espressa dall’ANAC, secondo il quale il conferimento di incarichi legali dovrebbe ricadere quantomeno nell’ambito di applicazione dei principi generali del codice degli appalti pubblici (art. 4 d.lgs. n. 50/2016), con tutte le necessarie conseguenze in ordine alle modalità di scelta del contraente e agli adempimenti connessi, e che pertanto ritiene obbligatoria l’esibizione del DURC anche da parte dell’avvocato cui viene conferito incarico professionale.
Il CNF ritiene questa posizione infondata ed errata, in quanto i servizi legali sono espressamente indicati come settori esclusi dalle conferenti direttive europee in materia di
appalti, ma anche dall’art. 17, comma 1, lett. d), punto n. 1, del codice dei contratti pubblici, ed il conferimento del mandato professionale accede piuttosto ad un contratto d’opera professionale del tutto peculiare, avente come specifico oggetto una prestazione professionale tipica e riservata, e come tale basata sul principio fiduciario e sul cd. “intuitu personae”.
Per queste ragioni, il CNF ribadisce quanto già segnalato con il parere del 17 luglio 2015, n. 69, e cioè che il DURC è strumento di verifica dell’affidabilità contributiva delle imprese che forniscono lavori e/o servizi alle PP.AA., ed è pertanto limitato nell’applicazione a tali soggetti, nel quadro delle conferenti norme in tema di contratti pubblici, e non dovrebbe essere esteso al di fuori di tale contesto soggettivo.
In conclusione, il Consiglio afferma che il DURC non può essere validamente richiesto agli avvocati, e al contempo, allo scopo di non frapporre ostacoli e/o difficoltà all’esercizio professionale da parte degli avvocati affidatari di incarichi da parte di PP.AA., ritiene utile segnalare agli iscritti la disponibilità della Cassa forense al rilascio di documentazione analoga al DURC.